Aiuto dal Consolato Italiano: Assistenza legale e furto
Quando si è all’estero, residenti o meno, può capitare di subire un furto o avere un’emergenza e che la barriera linguistica o quella burocratica possano rappresentare una problematica fondamentale per il cittadino bisognoso di assistenza.
Data:
12 Giugno, 2023

Quando si è all’estero, residenti o meno, può capitare di subire un furto o avere un’emergenza e che la barriera linguistica o quella burocratica possano rappresentare una problematica fondamentale per il cittadino bisognoso di assistenza.
Il consolato italiano, nelle vesti del rispettivo ufficio consolare competente, può aiutare in uno dei seguenti casi: assistenza ai detenuti, assistenza economica, assistenza indiretta attraverso enti e associazioni assistenziali, assistenza sanitaria, assistenza legale, assistenza in caso di furto o smarrimento documenti, assistenza nella ricerca di connazionali, rimpatrio consolare, rimpatrio di salme, rimpatrio sanitario.
Per quanto riguarda i cittadini dell’UE, nel caso in cui il membro di cittadinanza non abbia nel paese ospitante alcuna ambasciata del proprio paese, alcun consolato o console onorario, l’ufficio consolare può prestarsi ad assistenza secondo le vigenti disposizioni.
Il modulo corretto per la richiesta di informazioni è consultabile a questo link.
L’ufficio di riferimento è D.G.IT. – UFFICI I e IV
Le Rappresentanze diplomatico-consolari possono mettere a disposizione esperti legali ai connazionali in stato di fermo, arresto o detenzione. Le spese legali sono onere del cittadino bisognoso di assistenza ma nei casi di comprovata difficoltà e/o gravità è possibile ricevere un aiuto economico per le spese legali sotto forma di sussidio per coloro che sono residenti nella circoscrizione di competenza oppure sotto forma di prestito con restituzione per connazionali in transito.
Prima di erogare finanziamenti le Rappresentanze si premurano di accertare eventuali disponibilità dei familiari a farsi carico della spesa.
L’Ufficio di Riferimento è D.G.IT. – UFFICIO II
In caso di smarrimento o furto del proprio passaporto la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione. Si rammenta che in area Schengen, nell’ambito delle proprie policies commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l’imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia locali.
L’ETD ha validità solo per il viaggio di ritorno in Italia o nel Paese di residenza all’estero, e può essere rilasciato solo dopo aver presentato la denuncia di smarrimento o furto del passaporto, due fotografie dell’interessato, il titolo di viaggio e la ricevuta del pagamento delle spese.
È consigliabile conservare una fotocopia dei documenti importanti in un luogo diverso per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento. L’ETD può essere rilasciato anche ai cittadini dell’Unione europea previa autorizzazione formale e documentazione. In caso di rinvenimento di una carta d’identità rubata o smarrita all’estero, il documento viene restituito all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento e può essere ritirato presso l’Ufficio consolare o tramite servizio postale a spese dell’interessato.
Le carte d’identità ritrovate saranno distrutte se non richieste entro un anno dalla data del rinvenimento. Si raccomanda di contattare l’Ufficio consolare competente per ulteriori informazioni in caso di furto o smarrimento di documenti all’estero. Si segnala inoltre che l’assistenza potrebbe essere preclusa nei giorni prefestivi e festivi a causa della chiusura degli Uffici consolari, tranne in caso di comprovata emergenza.
I Consolati onorari non sono autorizzati a rilasciare l’ETD ma possono trasmettere le domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente consegnare il documento al richiedente.
Ultimo aggiornamento
12 Giugno, 2023