Aiuto dal Consolato Italiano: Associazioni assistenziali e Assistenza Sanitaria

Quando si è all’estero, residenti o meno, può capitare di subire un furto o avere un’emergenza e che la barriera linguistica o quella burocratica possano rappresentare una problematica fondamentale per il cittadino bisognoso di assistenza.

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Data:
08 Giugno, 2023

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Quando si è all’estero, residenti o meno, può capitare di subire un furto o avere un’emergenza e che la barriera linguistica o quella burocratica possano rappresentare una problematica fondamentale per il cittadino bisognoso di assistenza.

Il consolato italiano, nelle vesti del rispettivo ufficio consolare competente, può aiutare in uno dei seguenti casi: assistenza ai detenuti, assistenza economica, assistenza indiretta attraverso enti e associazioni assistenziali, assistenza sanitaria, assistenza legale, assistenza in caso di furto o smarrimento documenti, assistenza nella ricerca di connazionali, rimpatrio consolare, rimpatrio di salme, rimpatrio sanitario.

Per quanto riguarda i cittadini dell’UE, nel caso in cui il membro di cittadinanza non abbia nel paese ospitante alcuna ambasciata del proprio paese, alcun consolato o console onorario, l’ufficio consolare può prestarsi ad assistenza secondo le vigenti disposizioni.

Il modulo corretto per la richiesta di informazioni è consultabile a questo link.

 

Assistenza indiretta attraverso Enti ed Associazioni Assistenziali

L’ufficio di riferimento è  D.G.IT. – UFFICIO I

Gli interventi assistenziali possono variare in base alle differenti aree geografiche, da Paese a Paese e anche in base alle necessità individuali. I beneficiari di assistenza in stato di grave necessità sono spesso anziani, soggetti con problemi di salute in età lavorativa o con figli a proprio carico. L’obiettivo delle Rappresentanze, enti, associazioni assistenziali, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal contributo statale, è quello di agire in maniera coordinata evitando duplicità e sovrapposizioni; è preferibile quindi la “rete” assistenziale.

Secondo la normativa di riferimento gli interventi previsti riguardano l’erogazione di sussidi; la distribuzione di generi di prima necessità e di consumo anche grazie a ticket alimentari; distribuzione di medicinali anche per mezzo delle farmacie; assistenza sanitaria o legale in forma gratuita o semi-gratuita; coinvolgimento degli assistiti durante le principali festività per quanto concerne pranzi, cene di beneficienza, distribuzione di pacchi. 

 

Assistenza Sanitaria

L’ufficio di riferimento è D.G.IT. – UFFICIO IV

L’assistenza sanitaria diretta può essere richiesta, previa presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o la documentazione apposita, dai cittadini italiani nei Paesi dell’UE, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, o nei paesi che hanno stipulato una convenzione. A questo link è possibile consultare i paesi che hanno aderito.

Nel caso in cui si abbia bisogno di assistenza in Paesi in cui non vigono accordi per assistenza sanitaria è preferibile stipulare una polizza assicurativa prima di viaggiare. I cittadini che hanno un contratto di lavoro di diritto italiano possono chiedere un rimborso spese per prestazioni sanitarie ricevute.

Per tutte quelle cure di alta specializzazione che non è possibile ottenere in Italia — tempestivamente o adeguatamente — l’onere è a carico del Servizio Sanitario Nazionale in via del tutto eccezionale.

I cittadini all’estero iscritti all’AIRE che rientrano temporaneamente in Italia devono versare le tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese quelle urgenti. Per quanto riguarda i cittadini italiani iscritti all’AIRE che sono titolari di pensione sono riconosciute prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni qualora non avessero una copertura sanitaria propria. Va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara che non si è in possesso di copertura sanitaria (oltre a data, luogo di nascita italiano, residenza all’estero e cittadinanza italiana).

Perdono il diritto all’assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno Stato in cui non è presente alcuna convenzione. In quel caso si applicano le procedure previste dal Paese ospitante.

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Ultimo aggiornamento

08 Giugno, 2023