Come funzionano le Adozioni Internazionali?

Le procedure per le adozioni internazionali si basano principalmente sulla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Sono estremamente precise e rigorose al fine di rappresentare una garanzia per i diritti dei bambini ma anche per gli adottandi; di modo da disincentivare il […]

Continua la lettura

Data:
17 Aprile, 2023

come-funzionano-le-adozioni-internazionali

Le procedure per le adozioni internazionali si basano principalmente sulla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Sono estremamente precise e rigorose al fine di rappresentare una garanzia per i diritti dei bambini ma anche per gli adottandi; di modo da disincentivare il traffico di minori instauratosi a scopo di adozione. Aderendo a questa convenzione l’Italia modifica la legge 184/1983 e l’Autorità centrale per l’applicazione della Convenzione de L’Aja 1993 sulla tutela dei minori diviene la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).

Gli adottanti, una volta ricevuto il decreto di idoneità devono conferire l’incarico alla cura della procedura di adozione agli Enti autorizzati i quali svolgeranno tutte le pratiche necessarie nel Paese di origine del minore.

Agli Enti Autorizzati sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all’estero: ovvero informazioni sulla coppia o adempimenti richiesti  nel Paese di origine del minore. Differentemente da quanto accadeva prima che la legge 476/1998 andasse in vigore ora la coppia può avvalersi unicamente e obbligatoriamente degli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali per sbrigare le pratiche di adozione dopo aver effettuato i controlli di rito e aver soddisfatto precisi requisiti.

L’Ente viene notificato dall’autorità straniera di una possibilità di incontro con il minore, informa gli adottanti e li assiste per tutto il percorso relativo. Successivamente, se gli incontri della coppia con il minore danno riscontro positivo viene emanato dall’Autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L’Ente autorizzato a quel punto trasmette tutti gli atti alla Commissione per le Adozioni Internazionali che ha il compito di controllare e verificare la loro correttezza formale e sostanziale. Quando i controlli risultano positivamente la Commissione Adozioni Internazionali rilascia infine l’ “autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato“.

Il minore adottato per poter entrare in Italia deve essere provvisto di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Il visto viene concesso dalla rete diplomatico-consolare la quale necessita l’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica, anche per venire incontro alle esigenze della coppia, viene sbrigata nel minor tempo possibile in accordo con le relative istanze.

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

17 Aprile, 2023