Passaporto rubato o smarrito: Si può usare il documento di viaggio provvisorio – ETD
Che cos’è il Documento di Viaggio Provvisorio ETD? È un documento specificamente valido per un solo viaggio di rientro in Italia o altro Stato di residenza permanente che sostituisce momentaneamente il passaporto originale. In area Schengen, relativamente alle rispettive policy commerciali, alcune compagnie possono consentire l’imbarco a seguito dell’esibizione della sola denuncia di furto o […]
Data:
17 Aprile, 2023
È un documento specificamente valido per un solo viaggio di rientro in Italia o altro Stato di residenza permanente che sostituisce momentaneamente il passaporto originale. In area Schengen, relativamente alle rispettive policy commerciali, alcune compagnie possono consentire l’imbarco a seguito dell’esibizione della sola denuncia di furto o smarrimento effettuata presso le autorità di polizia locali.
Le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, presenti su territorio Europeo ma anche nei paesi Extra-Europei, sono abilitate a rilasciare un documento provvisorio di viaggio chiamato E.T.D. (Emergency Travel Document) per coloro che si trovano in situazione d’emergenza all’estero quali smarrimento del proprio passaporto o in caso si venga derubati. Può inoltre capitare nel turismo in transito che si debba ripartire subito e che non ci sia modo di attendere l’emissione del nuovo documento e dei relativi tempi burocratici.
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale trovate la lista completa fornita di recapiti degli uffici consolari italiani all’estero.
L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione Europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della documentazione segnalata nel prossimo punto.
Per ottenerlo occorre presentarsi al Consolato portando la seguente documentazione:
- Denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- 2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
- Titolo di viaggio;
- Ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,55) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
Si ricorda che nei giorni festivi e prefestivi l’assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e rimandata — esclusi casi di comprovata emergenza — al primo giorno lavorativo disponibile.
I Consolati onorari invece non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente a consegnare il documento. Le spese di spedizione della documentazione da parte dell’ufficio consolare di seconda categoria e d’invio dell’ETD personalizzato da parte dell’ufficio consolare di prima categoria sono a carico di chi lo richiede.
Si ricorda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera.
Si ricorda anche di conservare, in un luogo diverso da quello in cui custodite i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
Per i riferimenti normativi si consiglia questo link.
Ultimo aggiornamento
17 Aprile, 2023